Negli ultimi anni la rapida digitalizzazione dei servizi ha portato ad un utilizzo sempre più massiccio dei principali strumenti di identificazione digitale, sia nel settore privato sia in quello pubblico. La motivazione principale va ricercata nel fatto che si vuole arrivare ad un punto di massima semplificazione e velocizzazione di tutti i meccanismi burocratici, spesso troppo lunghi e obsoleti.
Il passaggio al digitale ha coinvolto anche il mondo dei concorsi pubblici, infatti nel 2020 il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) dapprima e il Decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) poi hanno reso obbligatorie SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e PEC (Posta Elettronica Certificata).
Il primo, quindi lo SPID, è necessario per autenticarsi alla piattaforme che consentono l'inoltro della domanda, la quale può essere presentata solo per via telematica. Inoltre - come anticipavamo sopra - i candidati devono essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata valido. Approfondiremo meglio questo punto nelle prossime righe.
La PEC (o Proposta Elettronica Certificata) è l’equivalente informatico della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. La differenza più evidente rispetto a quest'ultima (nonché il vantaggio principale) sta nel fatto che la PEC è molto più pratica e veloce, perché evita perdite di tempo in code agli sportelli, elimina lo spreco di carta e soprattutto riduce nettamente i tempi di invio. Allo stesso tempo, mantiene la stessa validità legale della raccomandata A/R.
Nell’ambito dei Concorsi Pubblici, la PEC ha due funzionalità:
- è utile per ricevere le comunicazioni ufficiali dall’Ente che ha pubblicato il bando, il quale - tramite posta certificata - potrà dare conferma dell’avvenuta ricezione del messaggio o della sua mancata consegna
- serve per la presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso, così come avviene per lo SPID
Perché venga ritenuta idonea, la PEC deve essere:
- in corso di validità (va precisato infatti che ha una durata massima di 5 anni)
- intestata e riconducibile esclusivamente al soggetto che presenta la domanda di partecipazione al concorso pubblico (non sono valide PEC attivate da altre persone)